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GREEN PASS: LE RAGIONI DEL NO

Riccardo Agosto 13, 2021 13 minuti letti

GREEN PASS: LE RAGIONI DEL NO
Nell’attuale fase della pandemia da Covid-19 le istituzioni europee hanno concepito il green pass come uno strumento per “agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE”, specificando che non deve essere inteso come “un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.”
In aperto contrasto con questo approccio e con le relative disposizioni, il governo italiano ha istituito una “certificazione verde” che divide la cittadinanza in due gruppi, i titolari e i non titolari, ai quali vengono garantiti diritti e opportunità diversificati, con esclusione del secondo gruppo da una serie di attività, servizi, luoghi di primaria importanza per il benessere personale, la crescita intellettuale, la partecipazione alla vita culturale, sociale e produttiva del Paese, la sfera relazionale.
Di fronte a un dispositivo normativo destinato a incidere drammaticamente nella vita individuale e sociale dei cittadini, è necessario e urgente che si sviluppino riflessioni ampie e plurali di natura giuridica, politica, etica, filosofica, culturale, economica, sociologica, psicologica, pedagogica (il pass coinvolge infatti direttamente, e senza alcun distinguo, anche gli adolescenti a partire dai 12 anni di età, e indirettamente anche gli under 12 figli di genitori non titolari della certificazione).
A supporto di queste riflessioni, già in corso da parte di intellettuali e operatori di diverse discipline, riteniamo utile svolgere una sintetica rassegna tecnica delle violazioni che il “decreto green pass” compie, rispetto al quadro normativo nazionale e internazionale.
Viste la gravità delle violazioni, e alla luce delle considerazioni conclusive in merito agli imprescindibili riguardi per la civiltà del diritto, dichiariamo la nostra ferma e completa opposizione a questa soluzione politica, indipendentemente da qualunque considerazione di tipo sanitario e scientifico, e da una sua eventuale (assai controversa, per la verità) efficacia pratica. Un fine prioritario condiviso da tutti – controllare l’epidemia e andare verso l’uscita definitiva dall’emergenza sanitaria e sociale – non può giustificare qualunque mezzo. E il green pass italiano è un mezzo che non può essere giustificato e attuato.
Il documento è promosso dall’avvocato Olga Milanese e dallo scrittore Carlo Cuppini, ed è stato sottoscritto da docenti universitari, avvocati, scienziati, medici, giornalisti, scrittori, tra cui si segnalano Giorgio Agamben, Marco Guzzi, Enrico Macioci, Augusto Sinagra.
Ufficio stampa
Luciana Apicella | luciana.apicella@gmail.com
Per informazioni, sottoscrizioni, etc.: olgamilanese@gmail.com
Di seguito vi trascrivo anche il Documento nella sua interezza, che, se volete, potete diffondere.
Comitato spontaneo per la difesa delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo.
Green Pass
Le ragioni del NO
– Da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate
fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.
– Il governo ha approvato una misura – il green pass – che implica l’esclusione in radice dell’accesso ad
attività, servizi e luoghi pubblici (teatri, cinema, attività sportive, locali pubblici, fiere, manifestazioni,
congressi, etc.), ad una specifica categoria di persone, ovvero coloro che non si sono vaccinati o non hanno
prenotato la vaccinazione (con la sola eccezione di coloro che sono guariti dalla malattia e salva la possibilità
di sottoporsi a tamponi a pagamento, ripetuti nelle 48 ore antecedenti al godimento di quelle libertà o diritti).
Il decreto legge del 6 agosto 2021 n.111, ha addirittura subordinato la possibilità degli studenti di frequentare
l’università e seguire i corsi in aula in presenza al possesso del green pass e ha obbligato il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario a possedere la suddetta certificazione. Accanto a
tali provvedimenti permane, tuttavia, la libertà della scelta di non sottoporsi al trattamento sanitario della
vaccinazione, garantita dall’art.32 co. 2 della Costituzione che, pur prevedendo la possibilità che vi siano
deroghe stabilite con una legge formale, ammonisce che in nessun caso è possibile violare i limiti imposti
dal rispetto della dignità della persona umana.
– Ne discende che le restrizioni di accesso allo sport, alle attività sociali, culturali, formative, lavorative e di
istruzione stabilite tramite il green pass colpiscono una categoria di persone che esercita una libertà
costituzionalmente garantita, che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di
una propria condizione e di una libera scelta.
– Il green pass contrasta, dunque, con i principi fondanti il nostro ordinamento, sia di matrice costituzionale
che comunitaria ed internazionale. In particolare:
1- L’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (New York,
1965-aperta alla firma nel 1966-ratificata nel 1976), precisa che costituisce discriminazione ogni
comportamento che direttamente o indirettamente “comporti distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica e che abbia lo scopo e l’effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica”. Le restrizioni (1) contenute nel green pass rientrano letteralmente nelle
“esclusioni” che determinano gli effetti indicati come discriminatori nella definizione della Convenzione.
Discriminare, infatti, significa violare il principio dell’uguale dignità delle opinioni o situazioni
differenziate.
2- Nella prassi giurisprudenziale, costituisce discriminazione ogni trattamento, considerazione e/o
distinzione attuato nei confronti di un individuo o di una classe di individui sulla base dell’appartenenza ad
un particolare gruppo, classe o categoria sociale, che mira a provocare l’esclusione sociale dei soggetti
vittime del comportamento discriminatorio fondato su una visione differenzialista del mondo. La violazione
del divieto di discriminazione viene, quindi, correlata a distinzioni e restrizioni basate su “condizioni
personali”, su stati, su “autori”.
3- L’istituzione di un Green Pass per l’accesso ad un determinato set di attività, luoghi e servizi, escludendo
dagli stessi una categoria di persone, inclusi i minori ed i giovani adulti, individuate soltanto in base alla loro
condizione – quella di aver fatto una scelta garantita dalla Costituzione e non limitata da norme di legge,
dunque, in assenza di un fatto illecito, espressamente riprovato dal diritto positivo – si pone, altresì, in
evidente contrasto con l’art. 2 della Costituzione a mente del quale la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
nonché con l’art.3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza di
fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
4- Il green pass viola, inoltre, l’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, titolato “Non
discriminazione” che prevede: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità”, nonché l’art.23 che dispone “La parità tra uomini e donne deve
essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.
5- Il green pass vìola la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 stabilisce: “Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui
una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, e all’art. 7 stabilisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad
una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione”;
6 – Il green pass viola anche la Convenzione Europea sui Diritti Umani, specificamente l’art. 14 che
stabilisce: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
7- Il green pass viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che all’art. 10 chiarisce: “Nella
definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale”.
8- Il green pass si pone, inoltre, in contrasto con la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il
27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita
gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà del vaccino.
9- Da ultimo, benché il D.L. 105/2021 che ha reso il green pass obbligatorio evidenzi la necessità di
rispettare i Regolamenti UE 953/2021 e 954/2021, ne contrasta platealmente i contenuti, sia in riferimento al
Considerando 36, che testualmente prevede: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di
persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di
destinatari per cui il vaccino anticovid è attualmente somministrato o consentito, come i bambini o hanno
scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di
vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una
condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto
passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto.
Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo
a essere vaccinati.”, sia in riferimento all’affermata necessità di garantire la libertà di circolazione dei
cittadini, di fatto ostacolata dai vincoli imposti con il green pass.
– In ragione di quanto sopra, l’istituzione del green pass si pone in aperta violazione dei principi e delle
norme fondanti il nostro ordinamento, come sopra richiamate, e determina la violazione del dovere di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, imposto a tutti i cittadini dall’art.54 Cost. e,
prima ancora, alle Istituzioni.
-Trovarsi nella necessità di riaffermare questi punti sottintende la denuncia di un gravissimo modus operandi
che contrasta con i principi democratici e dello Stato di diritto, che strumentalizza le emergenze per
comprimere diritti e libertà faticosamente conquistati nell’ultimo secolo, vanificando il sacrificio dei nostri
padri.
-Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere ed annullare diritti
considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale. La prima parte della
Costituzione raccoglie il nucleo essenziale dell’ordinamento costituzionale, definendone i principi
fondamentali e garantendo la tutela di quei diritti che sono considerati inviolabili conformemente a quanto riportato nelle Convenzioni e nei Trattati su richiamati il cui rispetto è previsto dall’art. 117 della Costituzione.
-Con i benefici e con i limiti della democrazia la nazione ha affrontato numerose e gravi crisi; allo stesso
modo possiamo e dobbiamo affrontare anche questa, e le future, senza derogare di un passo dal percorso
della civiltà del diritto.
-Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della
gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere
direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia, di origine umana o naturale.
(1) Per la definizione di distinzione discriminatoria, si legga anche l’art. 43 T.U. immigrazione, dove si
ribadisce che emerge come sia tale anche la discriminazione cd. indiretta. “Art. 43 (Discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) 1. Ai fini del presente
capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere
o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti
umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: …..b) chiunque imponga
condizioni piu’ svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita”.
Promotori:
Olga Milanese (Avvocato)
Carlo Cuppini (Operatore culturale, scrittore)
Primi firmatari:
Giorgio Agamben (Filosofo e Accademico)
Giovanni Agnoloni (Scrittore e traduttore)
Carmelo Albanese (Filosofo e Urbanista)
Luciana Apicella (Giornalista)
Ugo Bardi (Professore di Chimica Università di Firenze)
Stefano Boni (Antropologo, Università di Modena e Reggio Emilia)
Giovanna Campani (Professore di Pedagogia Generale Università di Firenze)
Francesca Capelli (Sociologa)
Francesco Carraro (Scrittore,Giornalista, Avvocato)
Marco Cosentino (Medico farmacologo- Professore ordinario di Farmacologia)
Comitato “Scuola È in presenza” – Modena
Comitato #GiùLeManiDallaScuola – Gorla Minore (VA)
Umberto Desideri (Professore universitario)
Elena Dragagna (Avvocato)
Marilena Falcone (Ingegnere meccanico/ biomedico)
Mario Fedeli (Attore, scrittore)
Francesco Guerrini (Geologo)
Domenico Guarino (Giornalista)
Marco Guzzi (Poeta, Filosofo e scrittore)
Marialuisa Iannuzzo (Medico legale)
Francesco Ierardi (Avvocato)
Maddalena Loy (Giornalista)
Enrico Macioci (Scrittore)
Giulio Mancini (Ingegnere meccanico)
Maurizio Matteoli (Medico pediatra)
Francesco Meneguzzo (Ricercatore Fisico – Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Emilio Mordini (Psicoanalista e docente universitario)
Sergio Porta (Professor of Urban Design, Department of Architecture, University of Strathclyde)
Gilda Ripamonti (Giurista)
Maria Sabina Sabatino (storica dell’arte, Guida Turistica)
Giulia Servadio (Avvocato)
Augusto Sinagra (già magistrato, Professore ordinario di diritto dell’Unione Europea Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”)
Fabrizio Tuveri (Medico odontoiatra)
Raffaele Zanoli (Professore ordinario di Food Marketing & Management, Università Politecnica delle
Marche)
Pieralberto Valli (Docente, musicista, scrittore)
Miriam Alborghetti (Giornalista)
Roberto Bartali (Ph.D)
Ramona Caia (danzatrice)
Carmine Carella (Libero professionista)
Luisella Chiavenuto (Giornalista free lance)
Daniela Danna (Ricercatrice in Scienza Sociale Università del Salento)
Chiara De Filippis (Designer)
Franco Galvagno (Docente scuola secondaria)
Daniele Libi (commerciante)
Laura Lippi
Clara Marinelli
Simona Massaro
Paola Olivieri
Lucilla Rigobello
Anna Franca Rivieri (Libera professionista)
Laura Savoca (Artigiana)
Pasquale Tarricone (impiegato)

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