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Calcio le Comunicazioni del Comitato provinciale Figc

Riccardo Giugno 18, 2020 27 minuti letti

Queste le comunicazioni del Comitato provinciale Figc il cui delegato provinciale รจ Roberto Pregadio

1. COMUNICAZIONI

1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

SEGRETERIA

AFFILIAZIONI โ€“ FUSIONI โ€“ SCISSIONI โ€“ CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE โ€“ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE โ€“ CAMBI DI ATTIVITAโ€™ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETAโ€™ DI PERSONE โ€“ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ€™ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ€™ DI CAPITALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

In data 10 Giugno 2020 la F.I.G.C. ha accolto le richieste di deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. avanzate dalla L.N.D. ed ha pubblicato il proprio Comunicato Ufficiale N. 213/A, riportato dalla L.N.D. su proprio C.U. N. 313 del 10 Giugno 2020 (vedere C.U. Comitato Regionale Sicilia N. 367 dellโ€™11 Giugno 2020).

Ciรฒ premesso, in prossimitร  dellโ€™inizio della Stagione Sportiva 2020/2021, si ritiene opportuno richiamare lโ€™attenzione in ordine alle modalitร  da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 – N.O.I.F.

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui allโ€™Art. 15 delle N.O.I.F.

Si sottolinea lโ€™importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, lโ€™area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo lโ€™approvazione, รจ necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

โ€ข La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021;
โ€ข Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
โ€ข Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dellโ€™Atto Costitutivo e dello Statuto;

Sarร  utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico โ€“ se possibile โ€“ al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

B) Tipologia e denominazione sociale

โ€ข La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dellโ€™Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Societร  Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Societร  Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Societร  (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

โ€ข La denominazione non puรฒ superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
โ€ข Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
โ€ข Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
โ€ข Agli effetti della compatibilitร  delle denominazioni, stante la necessitร  di diversificare le denominazioni stesse delle Societร , lโ€™esistenza di altra Societร  con identica o similare denominazione comporta per la Societร  affilianda lโ€™inserimento di unโ€™ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per lโ€™eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

– โ€œSCUOLA CALCIOโ€, non รจ denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Societร  che svolgono attivitร  giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
– โ€œNUOVAโ€, qualora esista altra Societร  con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con โ€œNuova XXXXโ€);
– โ€œRINASCITAโ€, โ€œANNOโ€, qualora esista altra Societร  con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con โ€œRinascita XXXXโ€)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con โ€œ2009 XXXXโ€)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX โ€“ GIOVANILE XXXX โ€“ BOYS XXXX โ€“ JUNIOR XXXX โ€“ per esistenza di altra Societร  con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

– denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
– denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)
–

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Societร 
Si rammenta che lโ€™inserimento o la variazione del relativo dato รฉ sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di โ€œnuova affiliazioneโ€. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Societร  la possibilitร  di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Societร  Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON puรฒ essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Societร , a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Societร , per cui non possono esserci Societร  con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilitร  di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attivitร  svolta nella stagione precedente nel Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di societร  giร  affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrร  convalidato il numero di matricola giร  esistente.
D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

**********
AFFILIAZIONE
Art. 15 – N.O.I.F.

1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le societร  debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilitร  di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le societร , costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le societร  affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attivitร  Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le societร  devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le societร  costituite in forma di societร  per azioni o di societร  a responsabilitร  limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresรฌ tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da societร  di capitali, la F.I.G.C. puรฒ richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette societร , il capitale delle societร  affiliate.

7. bis Le societร  professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dellโ€™aumento o della diminuzione ha superato la metร  della percentuale stessa o la partecipazione si รจ ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette societร  sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da societร  di capitali, la F.I.G.C. puรฒ chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.

DOMANDE PER FUSIONI โ€“ SCISSIONI โ€“ CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ€“
CAMBI DI SEDE SOCIALE โ€“ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE โ€“
CAMBI DI ATTIVITAโ€™ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETAโ€™ DI PERSONE โ€“ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ€™ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ€™ DI CAPITALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Si rappresenta che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale inderogabilmente entro:

โ€ข LUNEDIโ€™ 29 GIUGNO 2020 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ€“ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ€™ DI CAPITALI IN SOCIETAโ€™ DI PERSONE โ€“ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ€™ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ€™ DI CAPITALI – considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. entro e non oltre VENERDIโ€™ 3 LUGLIO 2020, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrร  avvenire entro e non oltre LUNEDIโ€™ 6 LUGLIO 2020.
โ€ข MERCOLEDIโ€™ 8 LUGLIO 2020 – FUSIONI โ€“ SCISSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE โ€“ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE – considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. entro e non oltre LUNEDIโ€™ 13 LUGLIO 2020, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrร  avvenire entro e non oltre LUNEDIโ€™ 20 LUGLIO 2020.
A) FUSIONI โ€“ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:
20 LUGLIO 2020 –

Le FUSIONI sono consentite alle condizioni di cui allโ€™Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 313 L.N.D. del 10 Giugno 2020.

Le domande di FUSIONE tra due o piรน societร  dovranno essere corredate da:

– copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle societร  che hanno deliberato la fusione;
– copia autentica del verbale assembleare congiunto delle societร  che richiedono la fusione;
– Atto costitutivo e Statuto della societร  sorgente dalla fusione;
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama lโ€™attenzione:

– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Societร  stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della societร  sorgente dalla fusione;
– la denominazione sociale dovrร  essere comunque compatibile: lโ€™esistenza di altra societร  con identica o similare denominazione comporta, per la societร  sorgente, lโ€™inserimento di unโ€™aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โ€œFusioniโ€. Il nuovo numero di codice della Societร  sorgente dalla Fusione, verrร  inserito nel sistema informatico LND direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
– le delibere delle Societร  inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, lโ€™approvazione della F.I.G.C.;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

B) SCISSIONI โ€“ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:
20 LUGLIO 2020 –

Le SCISSIONI sono consentite alle condizioni di cui allโ€™Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 313 L.N.D. del 10 Giugno 2020.

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dellโ€™attivitร  sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, รจ consentita la SCISSIONE, mediante conferimento dei singoli rami dellโ€™attivitร  sportiva comprensivi del titolo sportivo, in piรน societร  di cui soltanto una conserva lโ€™anzianitร  di affiliazione. Non รจ consentita la Scissione della sola attivitร  di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

– copia autentica del verbale dellโ€™Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
– domanda di affiliazione per ogni altra Societร  che sorgerร  dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilitร  di campo sportivo, tassa di affiliazione). Il numero di codice della Societร  richiedente lโ€™affiliazione verrร  inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
– in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle societร  oggetto di scissione.

In particolare, si richiama lโ€™attenzione:

– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โ€œScissioniโ€;
– la delibera della Societร  inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, lโ€™approvazione della F.I.G.C.

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.
**********

FUSIONI โ€“ SCISSIONI โ€“ CONFERIMENTI Dโ€™AZIENDA
Art. 20 – N.O.I.F.

1. La fusione tra due o piรน societร , la scissione di una Societร , il conferimento in conto capitale dellโ€™azienda sportiva in una societร  interamente posseduta dalla societร  conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una societร  o di conferimento dellโ€™azienda sportiva in altra societร  interamente posseduta dalla Societร  conferente, lโ€™approvazione puรฒ essere concessa, a condizione che sia preservata lโ€™unitarietร  dellโ€™intera azienda sportiva e sia garantita la regolaritร  e il proseguimento dellโ€™attivitร  sportiva.

2. Lโ€™approvazione รจ condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento dโ€™azienda. Le delibere delle societร  inerenti la fusione , la scissione o il conferimento dellโ€™azienda in conto capitale di una societร  controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, lโ€™approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle societร  che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dellโ€™azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, lโ€™atto costitutivo e lo statuto della societร  che prosegue lโ€™attivitร  sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dellโ€™azienda sportiva, nonchรฉ lโ€™elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento dโ€™azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di Societร  partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una societร  associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione cosรฌ formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuitร  e lโ€™unitarietร  dellโ€™azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la societร  che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle societร  che hanno dato luogo alla fusione e lโ€™anzianitร  di affiliazione della societร  affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, รจ affiliata alla F.I.G.C. unicamente la societร  cui, in sede di scissione, risulta trasferita lโ€™intera azienda sportiva. A detta societร  sono attribuiti il titolo sportivo e lโ€™anzianitร  di affiliazione della societร  scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dellโ€™azienda sportiva da parte di una societร  affiliata in una societร  dalla stessa interamente posseduta, รจ affiliata alla F.I.G.C. unicamente la societร  cui risulta conferita lโ€™intera azienda sportiva. A detta societร  sono attribuiti il titolo sportivo e lโ€™anzianitร  di affiliazione della societร  conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dellโ€™attivitร  sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, รจ consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dellโ€™azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in piรน societร  di cui soltanto una conserva lโ€™anzianitร  di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dellโ€™azienda sportiva in una societร  posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le societร  oggetto di fusione, le societร  oggetto di scissione ovvero la societร  conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le societร  interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalitร , nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica le societร  interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nellโ€™ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra societร  del settore professionistico e societร  del settore dilettantistico โ€“ giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra societร  che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

**********

COMUNICATO UFFICIALE DELLA L.N.D. N. 313 del 10 Giugno 2020 โ€“ (CU N. 213/A della F.I.G.C. del 10 Giugno 2020)
Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 213/A della F.l.G.C., inerente le disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.0.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Societร  dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico
COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A
Il Consiglio Federale
– nella riunione dell’8 giugno 2020;
– vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalitร  e straordinarietร  determinata dalla emergenza COVID- 19, ha evidenziato l’opportunitร  di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
– ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti , tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
– valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtร  dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021 ;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale;
– su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti
h a d e l i b e r a t o
ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per societร  dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito societร ), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O .I.F., per la stagione sportiva 2020/2021 :

1) sarร  consentito alle societร  presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;

2) il trasferimento di sede sarร  consentito alle seguenti condizioni: a) la societร  deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la societร  deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
3) le societร  oggetto di fusione, la societร  oggetto di scissione ovvero la societร  conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

**********

C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ€“ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 06 LUGLIO 2020 โ€“

I CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE sono consentiti alle condizioni di cui allโ€™Art. 17 delle N.O.I.F..

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

– copia autentica del verbale dellโ€™Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
– Atto costitutivo originario;
– Statuto Sociale con la nuova denominazione;
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama lโ€™attenzione:

– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle societร  stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dallโ€™Atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale aggiornato della societร ;
– la denominazione dovrร  essere comunque compatibile con quella di altre societร : lโ€™esistenza di altra societร  con identica o similare denominazione comporta, per la societร  interessata, lโ€™inserimento di unโ€™aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โ€œCambio di Denominazione Socialeโ€;

Per quanto attiene alle sole Societร  appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine allโ€™applicazione dellโ€™Art. 17, delle N.O.I.F., รจ fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrร  contenere lโ€™indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Societร  medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante allโ€™atto del mutamento, dovrร  essere indicato, da parte della Societร  interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Societร , utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara allโ€™appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciรฒ al fine di palesare nei segni di riconoscibilitร  e di trasparenza il carattere specifico di una Societร  (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

**********

DENOMINAZIONE SOCIALE
Art. 17 – N.O.I.F.

1. La denominazione sociale risultante allโ€™atto di affiliazione รจ tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della prioritร  e dell’ordinato andamento delle attivitร  sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle societร  puรฒ essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per le Societร  associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine รจ anticipato al 5 Luglio. Allโ€™istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, lโ€™atto costitutivo, lo statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti lโ€™organo o gli organi direttivi. Non รจ ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico รจ ammessa lโ€™integrazione della denominazione sociale con il nome dellโ€™eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
SOCIETร€ ADERENTI AL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
ED AL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Si riporta la Circolare Nยฐ 14 del 29 Novembre 2005 della Lega Nazionale Dilettanti:

โ€œCon deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione piรน restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Societร  aderenti al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile.

Ciรฒ premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine allโ€™applicazione dellโ€™Art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Societร  appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile รจ fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrร  contenere lโ€™indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Societร  medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante allโ€™atto del mutamento, dovrร  essere indicato, da parte della Societร  interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Societร , utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara allโ€™appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciรฒ al fine di palesare nei segni di riconoscibilitร  e di trasparenza il carattere specifico di una Societร . โ€

**********

D) CAMBI DI SEDE SOCIALE โ€“ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 20 LUGLIO 2020 โ€“

In deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarร  consentito alle seguenti condizioni:

a) la Societร  deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
b) la Societร  deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, allโ€™interno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.

Non costituisce cambio di sede la variazione dellโ€™indirizzo sociale nellโ€™ambito dello stesso Comune.

Le modalitร  di presentazione sono le stesse riportate alla lettera C), ad eccezione del termine di presentazione della domanda.

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โ€œCambio di Sede Socialeโ€;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE โ€“ Termine di presentazione alla F.I.G.C.
per il tramite della L.N.D.: 20 LUGLIO 2020 โ€“

In deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarร  consentito alle seguenti condizioni:

a) la Societร  deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
b) la Societร  deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, allโ€™interno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.

Le modalitร  di presentazione sono le stesse riportate alle lettere C) e D).

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โ€œCambio di Denominazione Sociale e di Sede Socialeโ€;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

F) CAMBI DI ATTIVITAโ€™ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA –

Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 22 Giugno 2020.
La L.N.D., verificati i documenti, provvederร  ad eseguire le variazioni richieste.

Lโ€™aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarร  fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Societร  al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Societร .

G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETร€ DI CAPITALI IN SOCIETร€ DI PERSONE –

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento allโ€™Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il 06 LUGLIO 2020, antecedente allโ€™inizio dellโ€™attivitร  agonistica.

Le modalitร  di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande.

Non va dimenticato di accludere anche lโ€™atto costitutivo della Societร  prima della trasformazione.

La procedura corretta della trasformazione da Societร  di Capitali in Societร  di persone รจ disciplinata dallโ€™Art. 2500 sexies del Codice Civile.

Lโ€™atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dellโ€™anzianitร  e del numero di matricola, che restano inalterati.
H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETร€ DI PERSONE โ€“ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON
A SOCIETAโ€™ DI CAPITALI –

Le Societร  di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Societร  di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastico (per Societร  e Associazioni di โ€œpuro Settoreโ€), a partire dal termine dellโ€™attivitร  ufficiale annuale fino al Lunedรฌ 06 LUGLIO 2020, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F.), corredata dal Verbale dellโ€™Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nellโ€™atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonchรฉ dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร  fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande;

Non va dimenticato di accludere anche lโ€™Atto costitutivo della Societร  prima della trasformazione.

Le modalitร  di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

Lโ€™atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dellโ€™anzianitร  e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta lโ€™iscrizione nel registro delle imprese, le Societร  devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

I) REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETAโ€™ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (Registro 2.0 C.O.N.I.) –

Si ritiene opportuno ricordare alle Societร  che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, รจ condizione indispensabile lโ€™iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, cosรฌ come previsto dallโ€™Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).
Con lโ€™occasione si rammenta che con lโ€™entrata in vigore del nuovo Statuto Federale lโ€™iscrizione al Registro C.O.N.I. รจ condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Societร , fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.
Per quanto attiene alle funzionalitร  e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I., a valere per la Stagione Sportiva 2020/2021, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalitร  sul sistema AS 400 e sul portale della L.N.D. nellโ€™area riservata alle Societร , che consentirร  a questen ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

Si allega una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalitร  introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi.

1.2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.2.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si avvisano le gentili societร  che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando unโ€™e-mail allโ€™indirizzo del.enna@lnd.it.

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