Queste le comunicazioni del Comitato provinciale Figc il cui delegato provinciale รจ Roberto Pregadio
1. COMUNICAZIONI
1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
SEGRETERIA
AFFILIAZIONI โ FUSIONI โ SCISSIONI โ CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE โ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE โ CAMBI DI ATTIVITAโ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETAโ DI PERSONE โ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ DI CAPITALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
In data 10 Giugno 2020 la F.I.G.C. ha accolto le richieste di deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. avanzate dalla L.N.D. ed ha pubblicato il proprio Comunicato Ufficiale N. 213/A, riportato dalla L.N.D. su proprio C.U. N. 313 del 10 Giugno 2020 (vedere C.U. Comitato Regionale Sicilia N. 367 dellโ11 Giugno 2020).
Ciรฒ premesso, in prossimitร dellโinizio della Stagione Sportiva 2020/2021, si ritiene opportuno richiamare lโattenzione in ordine alle modalitร da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:
DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 – N.O.I.F.
In via generale si rimanda alle disposizioni di cui allโArt. 15 delle N.O.I.F.
Si sottolinea lโimportanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, lโarea degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo lโapprovazione, รจ necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
โข La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021;
โข Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
โข Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dellโAtto Costitutivo e dello Statuto;
Sarร utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico โ se possibile โ al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.
B) Tipologia e denominazione sociale
โข La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dellโArt. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Societร Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Societร Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: La tipologia della Societร (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.
โข La denominazione non puรฒ superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
โข Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
โข Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
โข Agli effetti della compatibilitร delle denominazioni, stante la necessitร di diversificare le denominazioni stesse delle Societร , lโesistenza di altra Societร con identica o similare denominazione comporta per la Societร affilianda lโinserimento di unโ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per lโeventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
– โSCUOLA CALCIOโ, non รจ denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Societร che svolgono attivitร giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
– โNUOVAโ, qualora esista altra Societร con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con โNuova XXXXโ);
– โRINASCITAโ, โANNOโ, qualora esista altra Societร con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con โRinascita XXXXโ)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con โ2009 XXXXโ)
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX โ GIOVANILE XXXX โ BOYS XXXX โ JUNIOR XXXX โ per esistenza di altra Societร con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).
– denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
– denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)
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C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Societร
Si rammenta che lโinserimento o la variazione del relativo dato รฉ sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di โnuova affiliazioneโ. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Societร la possibilitร di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Societร Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON puรฒ essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Societร , a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Societร , per cui non possono esserci Societร con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.
Alla domanda vanno allegati:
A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilitร di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attivitร svolta nella stagione precedente nel Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di societร giร affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrร convalidato il numero di matricola giร esistente.
D) Tassa di affiliazione
Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.
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AFFILIAZIONE
Art. 15 – N.O.I.F.
1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le societร debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilitร di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le societร , costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le societร affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attivitร Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le societร devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le societร costituite in forma di societร per azioni o di societร a responsabilitร limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresรฌ tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da societร di capitali, la F.I.G.C. puรฒ richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette societร , il capitale delle societร affiliate.
7. bis Le societร professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dellโaumento o della diminuzione ha superato la metร della percentuale stessa o la partecipazione si รจ ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette societร sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da societร di capitali, la F.I.G.C. puรฒ chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.
DOMANDE PER FUSIONI โ SCISSIONI โ CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ
CAMBI DI SEDE SOCIALE โ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE โ
CAMBI DI ATTIVITAโ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETAโ DI PERSONE โ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ DI CAPITALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Si rappresenta che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale inderogabilmente entro:
โข LUNEDIโ 29 GIUGNO 2020 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ DI CAPITALI IN SOCIETAโ DI PERSONE โ TRASFORMAZIONE DA SOCIETAโ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETAโ DI CAPITALI – considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. entro e non oltre VENERDIโ 3 LUGLIO 2020, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrร avvenire entro e non oltre LUNEDIโ 6 LUGLIO 2020.
โข MERCOLEDIโ 8 LUGLIO 2020 – FUSIONI โ SCISSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE โ CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE – considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. entro e non oltre LUNEDIโ 13 LUGLIO 2020, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrร avvenire entro e non oltre LUNEDIโ 20 LUGLIO 2020.
A) FUSIONI โ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:
20 LUGLIO 2020 –
Le FUSIONI sono consentite alle condizioni di cui allโArt. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 313 L.N.D. del 10 Giugno 2020.
Le domande di FUSIONE tra due o piรน societร dovranno essere corredate da:
– copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle societร che hanno deliberato la fusione;
– copia autentica del verbale assembleare congiunto delle societร che richiedono la fusione;
– Atto costitutivo e Statuto della societร sorgente dalla fusione;
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare, si richiama lโattenzione:
– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Societร stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della societร sorgente dalla fusione;
– la denominazione sociale dovrร essere comunque compatibile: lโesistenza di altra societร con identica o similare denominazione comporta, per la societร sorgente, lโinserimento di unโaggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โFusioniโ. Il nuovo numero di codice della Societร sorgente dalla Fusione, verrร inserito nel sistema informatico LND direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
– le delibere delle Societร inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, lโapprovazione della F.I.G.C.;
Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.
B) SCISSIONI โ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:
20 LUGLIO 2020 –
Le SCISSIONI sono consentite alle condizioni di cui allโArt. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 313 L.N.D. del 10 Giugno 2020.
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dellโattivitร sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, รจ consentita la SCISSIONE, mediante conferimento dei singoli rami dellโattivitร sportiva comprensivi del titolo sportivo, in piรน societร di cui soltanto una conserva lโanzianitร di affiliazione. Non รจ consentita la Scissione della sola attivitร di Settore Giovanile e Scolastico.
Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:
– copia autentica del verbale dellโAssemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
– domanda di affiliazione per ogni altra Societร che sorgerร dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilitร di campo sportivo, tassa di affiliazione). Il numero di codice della Societร richiedente lโaffiliazione verrร inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
– in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle societร oggetto di scissione.
In particolare, si richiama lโattenzione:
– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โScissioniโ;
– la delibera della Societร inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, lโapprovazione della F.I.G.C.
Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.
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FUSIONI โ SCISSIONI โ CONFERIMENTI DโAZIENDA
Art. 20 – N.O.I.F.
1. La fusione tra due o piรน societร , la scissione di una Societร , il conferimento in conto capitale dellโazienda sportiva in una societร interamente posseduta dalla societร conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una societร o di conferimento dellโazienda sportiva in altra societร interamente posseduta dalla Societร conferente, lโapprovazione puรฒ essere concessa, a condizione che sia preservata lโunitarietร dellโintera azienda sportiva e sia garantita la regolaritร e il proseguimento dellโattivitร sportiva.
2. Lโapprovazione รจ condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento dโazienda. Le delibere delle societร inerenti la fusione , la scissione o il conferimento dellโazienda in conto capitale di una societร controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, lโapprovazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle societร che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dellโazienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, lโatto costitutivo e lo statuto della societร che prosegue lโattivitร sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dellโazienda sportiva, nonchรฉ lโelenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento dโazienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di Societร partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una societร associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione cosรฌ formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuitร e lโunitarietร dellโazienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la societร che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle societร che hanno dato luogo alla fusione e lโanzianitร di affiliazione della societร affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, รจ affiliata alla F.I.G.C. unicamente la societร cui, in sede di scissione, risulta trasferita lโintera azienda sportiva. A detta societร sono attribuiti il titolo sportivo e lโanzianitร di affiliazione della societร scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dellโazienda sportiva da parte di una societร affiliata in una societร dalla stessa interamente posseduta, รจ affiliata alla F.I.G.C. unicamente la societร cui risulta conferita lโintera azienda sportiva. A detta societร sono attribuiti il titolo sportivo e lโanzianitร di affiliazione della societร conferente.
6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dellโattivitร sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, รจ consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dellโazienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in piรน societร di cui soltanto una conserva lโanzianitร di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dellโazienda sportiva in una societร posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
a) le societร oggetto di fusione, le societร oggetto di scissione ovvero la societร conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le societร interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalitร , nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica le societร interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nellโipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra societร del settore professionistico e societร del settore dilettantistico โ giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra societร che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
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COMUNICATO UFFICIALE DELLA L.N.D. N. 313 del 10 Giugno 2020 โ (CU N. 213/A della F.I.G.C. del 10 Giugno 2020)
Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 213/A della F.l.G.C., inerente le disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.0.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Societร dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico
COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A
Il Consiglio Federale
– nella riunione dell’8 giugno 2020;
– vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalitร e straordinarietร determinata dalla emergenza COVID- 19, ha evidenziato l’opportunitร di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
– ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti , tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
– valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtร dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021 ;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale;
– su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti
h a d e l i b e r a t o
ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per societร dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito societร ), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O .I.F., per la stagione sportiva 2020/2021 :
1) sarร consentito alle societร presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;
2) il trasferimento di sede sarร consentito alle seguenti condizioni: a) la societร deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la societร deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
3) le societร oggetto di fusione, la societร oggetto di scissione ovvero la societร conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.
Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.
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C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE โ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 06 LUGLIO 2020 โ
I CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE sono consentiti alle condizioni di cui allโArt. 17 delle N.O.I.F..
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
– copia autentica del verbale dellโAssemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
– Atto costitutivo originario;
– Statuto Sociale con la nuova denominazione;
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare, si richiama lโattenzione:
– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle societร stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dallโAtto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale aggiornato della societร ;
– la denominazione dovrร essere comunque compatibile con quella di altre societร : lโesistenza di altra societร con identica o similare denominazione comporta, per la societร interessata, lโinserimento di unโaggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โCambio di Denominazione Socialeโ;
Per quanto attiene alle sole Societร appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine allโapplicazione dellโArt. 17, delle N.O.I.F., รจ fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrร contenere lโindicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Societร medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante allโatto del mutamento, dovrร essere indicato, da parte della Societร interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Societร , utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara allโappartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciรฒ al fine di palesare nei segni di riconoscibilitร e di trasparenza il carattere specifico di una Societร (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).
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DENOMINAZIONE SOCIALE
Art. 17 – N.O.I.F.
1. La denominazione sociale risultante allโatto di affiliazione รจ tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della prioritร e dell’ordinato andamento delle attivitร sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle societร puรฒ essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per le Societร associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine รจ anticipato al 5 Luglio. Allโistanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, lโatto costitutivo, lo statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti lโorgano o gli organi direttivi. Non รจ ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico รจ ammessa lโintegrazione della denominazione sociale con il nome dellโeventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.
MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
SOCIETร ADERENTI AL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
ED AL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
Si riporta la Circolare Nยฐ 14 del 29 Novembre 2005 della Lega Nazionale Dilettanti:
โCon deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione piรน restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Societร aderenti al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile.
Ciรฒ premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine allโapplicazione dellโArt. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Societร appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile รจ fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrร contenere lโindicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Societร medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante allโatto del mutamento, dovrร essere indicato, da parte della Societร interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Societร , utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara allโappartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciรฒ al fine di palesare nei segni di riconoscibilitร e di trasparenza il carattere specifico di una Societร . โ
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D) CAMBI DI SEDE SOCIALE โ Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 20 LUGLIO 2020 โ
In deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarร consentito alle seguenti condizioni:
a) la Societร deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
b) la Societร deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, allโinterno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.
Non costituisce cambio di sede la variazione dellโindirizzo sociale nellโambito dello stesso Comune.
Le modalitร di presentazione sono le stesse riportate alla lettera C), ad eccezione del termine di presentazione della domanda.
Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โCambio di Sede Socialeโ;
Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.
E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE โ Termine di presentazione alla F.I.G.C.
per il tramite della L.N.D.: 20 LUGLIO 2020 โ
In deroga agli Artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarร consentito alle seguenti condizioni:
a) la Societร deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
b) la Societร deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchรฉ situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, allโinterno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.
Le modalitร di presentazione sono le stesse riportate alle lettere C) e D).
Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire non oltre il 13 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di โCambio di Denominazione Sociale e di Sede Socialeโ;
Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.
F) CAMBI DI ATTIVITAโ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA –
Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 22 Giugno 2020.
La L.N.D., verificati i documenti, provvederร ad eseguire le variazioni richieste.
Lโaggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarร fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Societร al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Societร .
G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETร DI CAPITALI IN SOCIETร DI PERSONE –
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento allโArt. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il 06 LUGLIO 2020, antecedente allโinizio dellโattivitร agonistica.
Le modalitร di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).
Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande.
Non va dimenticato di accludere anche lโatto costitutivo della Societร prima della trasformazione.
La procedura corretta della trasformazione da Societร di Capitali in Societร di persone รจ disciplinata dallโArt. 2500 sexies del Codice Civile.
Lโatto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dellโanzianitร e del numero di matricola, che restano inalterati.
H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETร DI PERSONE โ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON
A SOCIETAโ DI CAPITALI –
Le Societร di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Societร di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastico (per Societร e Associazioni di โpuro Settoreโ), a partire dal termine dellโattivitร ufficiale annuale fino al Lunedรฌ 06 LUGLIO 2020, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F.), corredata dal Verbale dellโAssemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nellโatto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonchรฉ dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.
Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrร fare pervenire entro e non oltre il 03 LUGLIO 2020, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande;
Non va dimenticato di accludere anche lโAtto costitutivo della Societร prima della trasformazione.
Le modalitร di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).
Lโatto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dellโanzianitร e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta lโiscrizione nel registro delle imprese, le Societร devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.
I) REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETAโ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (Registro 2.0 C.O.N.I.) –
Si ritiene opportuno ricordare alle Societร che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, รจ condizione indispensabile lโiscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, cosรฌ come previsto dallโArt. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).
Con lโoccasione si rammenta che con lโentrata in vigore del nuovo Statuto Federale lโiscrizione al Registro C.O.N.I. รจ condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Societร , fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.
Per quanto attiene alle funzionalitร e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I., a valere per la Stagione Sportiva 2020/2021, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalitร sul sistema AS 400 e sul portale della L.N.D. nellโarea riservata alle Societร , che consentirร a questen ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..
Si allega una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalitร introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi.
1.2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.2.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE
Si avvisano le gentili societร che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando unโe-mail allโindirizzo del.enna@lnd.it.

